
Amministrazioni ed Enti
Canosa: ordinanza sindacale per gli orari di interruzione delle emissioni sonore e somministrazione bevande alcoliche
Sanzioni amministrative per i trasgressori
Canosa - sabato 5 luglio 2025
18.11
E' stato reso noto alla cittadinanza di Canosa di Puglia che il Sindaco, d'intesa con la Prefettura, mediante ordinanza sindacale n.28 del 3 luglio 2025, ha riconfermato che i pubblici esercizi ubicati in territorio comunale, nonché i soggetti titolari di licenza ex art.80 U.L.P.S. operanti sul medesimo territorio, osservino, a partire dal giorno 4 luglio 2025 e fino al giorno 14 settembre 2025 compreso, i seguenti orari di emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche:
1) Titolari di licenza di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.
- da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande
alcoliche alle ore 02:30;
- da venerdì a domenica, festivi e prefestivi, interruzione delle emissioni sonore e di
somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03:30;
2)Titolari di altri esercizi pubblici
- da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande
alcoliche alle ore 01:00;
- da venerdì a domenica, festivi e prefestivi, interruzione delle emissioni sonore e di
somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02:00;
3) che nessun tipo di bevanda alcolica sia venduta presso gli store H24 a partire dalle ore 22:00 fino alle ore 07:00 del giorno successivo.
Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.
1) Titolari di licenza di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.
- da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande
alcoliche alle ore 02:30;
- da venerdì a domenica, festivi e prefestivi, interruzione delle emissioni sonore e di
somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03:30;
2)Titolari di altri esercizi pubblici
- da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande
alcoliche alle ore 01:00;
- da venerdì a domenica, festivi e prefestivi, interruzione delle emissioni sonore e di
somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02:00;
3) che nessun tipo di bevanda alcolica sia venduta presso gli store H24 a partire dalle ore 22:00 fino alle ore 07:00 del giorno successivo.
Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.