
Cronaca
Sfruttavano illegittimamente i benefici previsti della legge 104: indagati poliziotti
Richiedevano sistematicamente dei permessi retribuiti per assistere il familiare con disabilità
BAT - venerdì 2 gennaio 2026
17.17
All'esito degli interrogatori preventivi tenutisi nei giorni scorsi, il Tribunale di Trani ha parzialmente accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Trani ed ha adottato un'ordinanza applicativa di una misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di sei mesi nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato in forza alla Questura di Barletta Andria Trani, ritenuto responsabile dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Per i medesimi reati sono stati denunciati a piede libero altri due poliziotti. La complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura di Trani e condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, trae origine da una segnalazione effettuata dall'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura in merito ad alcune difformità relative all'utilizzo indiscriminato degli istituti normativi afferenti le assenze dal servizio per malattia e per assistenza delle persone diversamente abili. L'indagine, espletata attraverso servizi di sorveglianza fisica, installazione di video camere e dispositivi di tracciamento satellitari, ha svelato come gli odierni indagati sfruttassero illegittimamente i benefici previsti dalla legge 104/92 e dell'articolo 42 del d.lgs. 151/2001 per l'assistenza dei propri familiari portatori di handicap. In particolare, è stato accertato come i poliziotti coinvolti richiedevano sistematicamente dei permessi retribuiti per assistere il familiare con disabilità – strumento assistenzialistico previsto, appunto, dalla L. 104/92 – per svolgere in realtà attività di carattere personale. Inoltre a due dei tre indagati è stata contestata l'assenza dei requisiti previsti per l'ottenimento dei permessi di congedo straordinario – riconosciuti dall'art. 42 d.lgs. 151/2001- nei casi in cui vi è una stabile convivenza con il parente affetto da disabilità. I pedinamenti e l'analisi delle celle telefoniche hanno accertato come gli indagati vivessero, contrariamente a quanto dichiarato, in abitazioni diverse rispetto al proprio assistito, venendo quindi meno il requisito della coabitazione richiesto dalla legge.
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, è il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona in condizione di disabilità si realizzano mediante [...] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro" (Art. 8, lettera f) della legge 104/92). La legge 104 garantisce al lavoratore con disabilità alcuni diritti come: permessi e congedi retribuiti per lui e per i familiari che lo assistono (articolo 33, comma3); scelta prioritaria della sede di lavoro e rifiuto al trasferimento (articolo 21 e 33); uso di ausili necessari e tempi aggiuntivi nel sostenere le prove d'esame in concorsi pubblici o in esami per l'abilitazione alle professioni. Lo scopo cardine della normativa è garantire autonomia e integrazione sociale alla persona disabile e assistenza alle loro famiglie, assicurando loro un adeguato sostegno attraverso servizi di aiuto personale o familiare, nonché aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. La legge 104/1992 all'art 3 comma 1 delinea il proprio campo di applicazione definendo la persona portatrice di handicap come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."
Mentre, negli anni il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (D. Lgs. n. 151/2001) è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni che hanno determinato una stratificazione normativa. Il D.Lgs. n.151/2001 prevede la possibilità di fruire del congedo parentale anche su base oraria, rinviando alla contrattazione di settore le modalità di fruizione nonchè i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
Riproduzione @riservata
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, è il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona in condizione di disabilità si realizzano mediante [...] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro" (Art. 8, lettera f) della legge 104/92). La legge 104 garantisce al lavoratore con disabilità alcuni diritti come: permessi e congedi retribuiti per lui e per i familiari che lo assistono (articolo 33, comma3); scelta prioritaria della sede di lavoro e rifiuto al trasferimento (articolo 21 e 33); uso di ausili necessari e tempi aggiuntivi nel sostenere le prove d'esame in concorsi pubblici o in esami per l'abilitazione alle professioni. Lo scopo cardine della normativa è garantire autonomia e integrazione sociale alla persona disabile e assistenza alle loro famiglie, assicurando loro un adeguato sostegno attraverso servizi di aiuto personale o familiare, nonché aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. La legge 104/1992 all'art 3 comma 1 delinea il proprio campo di applicazione definendo la persona portatrice di handicap come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."
Mentre, negli anni il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (D. Lgs. n. 151/2001) è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni che hanno determinato una stratificazione normativa. Il D.Lgs. n.151/2001 prevede la possibilità di fruire del congedo parentale anche su base oraria, rinviando alla contrattazione di settore le modalità di fruizione nonchè i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
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