Lembo Maria Sabina
Lembo Maria Sabina
Cronaca

Donne vittime di violenza, uomini autori di violenza, prevenzione, approvazione unanime del c.d. decreto Roccella

La nota dell'Avvocato Maria Sabina Lembo

I crimini violenti, nel codice penale previsti come reati contro la persona sono purtroppo sempre molto attuali e più frequenti. La cronaca quotidiana è ricchissima di casi di donne uccise per mano di un partner o ex partner, di donne perseguitate da stalker, di donne stuprate da una più persone, di donne e minori maltrattati. Un quadro davvero agghiacciante, se si leggono i report settimanali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. E' di fondamentale importanza, in caso di pericolo, contattare i numeri di emergenza. Attualmente in Italia è già attivo in numerose regioni il servizio NUE 112 per richiedere l'intervento dei Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco o Soccorso Sanitario. Il modello organizzativo prevede una Centrale unica di risposta (CUR), nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118. La Basilicata dovrà aggiornare le proprie centrali per poi agganciarsi alla centrale unica di risposta della Regione Puglia.

Il 1522 numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking offre assistenza e consulenza telefonica 24 ore su 24 alle donne vittime di violenza, è accessibile gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. Fornisce informazioni, sostegno emotivo e indicazioni su come ottenere aiuto immediato ed è collegato alla rete dei Centri Antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio con l'assoluta garanzia dell'anonimato.

Di notevole importanza sono, infatti, i Centri antiviolenza e le Case rifugio protette, i servizi di assistenza legale attraverso il gratuito patrocinio, il percorso di reinserimento sociale ed economico delle donne vittime di violenza. Da sottolineare il Reddito di Libertà che è una prestazione volta a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Prevede un contributo economico mensile di 400 euro erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno.

C'è da evidenziare che la violenza non è una malattia, è un comportamento scelto, che esprime una mentalità, un modo di pensare e di agire. Il c.d. "maltrattante" è l'uomo comune, dapprima attento e innamorato, che poi agisce comportamenti aggressivi e violenti. Non esiste un rapporto diretto tra malattia mentale e criminalità né dal punto di vista qualitativo né dal punto di vista quantitativo atteso che i malati di mente non delinquono più o meno diversamente dalle persone non malate di mente. Non tutti i criminali sono psicopatici. Non tutti gli psicopatici sono criminali. Tutte le tipologie di personalità sono compatibili con le condotte criminali. Non c'è dubbio che esistono casi, nei quali il comportamento violento, maltrattante o persecutorio affonda le radici in una patologia psichica conclamata, come pure, si verificano ipotesi di comportamenti analoghi che hanno come causa anomalie di personalità, senza integrare gli estremi di una vera e propria patologia psichiatricamente rilevante. L'autore della condotta illecita, lungi dall'essere un ammalato o una persona comunque disturbata sotto il profilo psicologico, presenta una personalità fondamentalmente normale.

La strada della sensibilizzazione e della prevenzione è prioritaria, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado. E' necessario lavorare fin dall'infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e per una educazione volta ad intraprendere relazioni non violente. Solamente in questo modo si può offrire alle nuove generazioni la possibilità di riflettere su se stessi e sul rapporto con gli altri. La cooperazione, la condivisione, l'abitudine all'ascolto partecipe, all'empatia, al rispetto, favoriscono lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed incentivano la capacità di avere relazioni in cui non si considera l'altra persona come un oggetto di proprietà.

Il procedimento penale interviene non solo dopo i reati, i crimini commessi, ma ha tempi e modalità spesso incompatibili con la necessità di fermare in tempo il maltrattante dal rischio di ritorsioni o accanimenti violenti sulla vittima che lo ha denunciato.
Mercoledì scorso 22 novembre, al Senato della Repubblica è stato approvato all'unanimità il Disegno di Legge n. 923 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" di iniziativa governativa dei Ministri Roccella, Nordio, Piantedosi e che si compone di 19 articoli.

I punti più importanti del c.d. Decreto Roccella sono i seguenti:
Viene esteso l'ambito di applicazione per l'ammonimento del questore, ma anche degli obblighi informativi rivolti alla vittima. Gli Uffici requirenti dovranno specializzarsi in materia di violenza di genere, anche individuando un Sostituto Procuratore preposto in maniera specifica per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica. Dovranno essere predisposte specifiche attività formative volte alla sensibilizzazione e alla cultura della prevenzione del fenomeno della violenza di genere. Le attività dovranno seguire le Linee guida nazionali emanate dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità e saranno rivolte anche agli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
Nell'ambito dei reati di violenza domestica e di genere, il Pubblico Ministero deve richiedere l'applicazione delle misure cautelari entro 30 giorni dall'iscrizione dell'autore del reato nel registro delle notizie di reato. Una volta fatto ciò, il giudice ha 20 giorni di tempo – a decorrere dal deposito dell'istanza cautelare – per pronunciarsi sulla richiesta.
Il Procuratore ha l'obbligo di acquisire dalle Procure tutte le informazioni a proposito dei procedimenti in itinere per i delitti di violenza di genere ogni 3 mesi.
Il PM, con decreto motivato, può disporre d'urgenza l'allontanamento dalla casa familiare, assieme al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, ove sussistano fondati motivi di ritenere la reiterazione dei reati in tema di violenza di genere e domestica. In tema di misure cautelari personali, la polizia giudiziaria – previo accertamento dell'adeguatezza tecnica dei mezzi elettronici e tecnici di controllo – impone il braccialetto elettronico nel caso in cui il giudice abbia prescritto congiuntamente l'applicazione degli arresti domiciliari. Nel caso di manomissione del braccialetto, viene applicata la misura cautelare in carcere.
Avvocato Maria Sabina Lembo, Giornalista Pubblicista,
curatrice ed autrice di pubblicazioni in ambito giuridico, criminologico e vittimologico
  • Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
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