
Cultura e spettacoli
Canosa: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici in bottiglie durante il "Giardino del Mago Love Summerfest"
domenica 6 luglio 2025 Oggi
E' stato reso noto alla cittadinanza che Il Sindaco, con ordinanza n.29 del 05/06/25, in occasione della manifestazione denominata "Love SummerFest" che si terrà il 06/07/2025 in piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia, ha disposto il divieto ai titolari di pubblici esercizi ed esercizi di vicinato in sede fissa e agli operatori del commercio su aree pubbliche debitamente autorizzati:
◦ di somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro, anche ove erogate da distributori automatici in p.zza V.Veneto, nel perimetro di P.zza V.Veneto, c.so S.Sabino e traverse, via Piave, via F. Gioia e traverse, via Bovio fino all'intersezione con via M. Scevola, via Sicilia, via Kennedy, via S. Di Bari e via Pasculli.
◦ La somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri e/o bottiglie di plastica o di carta.
È altresì fatto divieto, a chiunque, in p.zza V. Veneto, nel perimetro e strade adiacenti:
◦ di consumare bevande in bottiglie, recipienti e contenitori in vetro, nonché il loro abbandono fuori dai locali e fuori dagli appositi contenitori;
◦ l'accesso con bottiglie, recipienti e contenitori in vetro, sia per uso personale che con l'intento di distribuirli agli altri partecipanti anche a titolo gratuito.
Il divieto di cui ai precedenti punti non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
Le violazioni ai divieti di cui sopra saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs n. 267/2000, fatto salvo le disposizioni previste dall'art. 8 della L. 689/1981, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
◦ di somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro, anche ove erogate da distributori automatici in p.zza V.Veneto, nel perimetro di P.zza V.Veneto, c.so S.Sabino e traverse, via Piave, via F. Gioia e traverse, via Bovio fino all'intersezione con via M. Scevola, via Sicilia, via Kennedy, via S. Di Bari e via Pasculli.
◦ La somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri e/o bottiglie di plastica o di carta.
È altresì fatto divieto, a chiunque, in p.zza V. Veneto, nel perimetro e strade adiacenti:
◦ di consumare bevande in bottiglie, recipienti e contenitori in vetro, nonché il loro abbandono fuori dai locali e fuori dagli appositi contenitori;
◦ l'accesso con bottiglie, recipienti e contenitori in vetro, sia per uso personale che con l'intento di distribuirli agli altri partecipanti anche a titolo gratuito.
Il divieto di cui ai precedenti punti non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
Le violazioni ai divieti di cui sopra saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs n. 267/2000, fatto salvo le disposizioni previste dall'art. 8 della L. 689/1981, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.