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Coronavirus: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi
Emanato il D.P.C.M. 8 marzo 2020
Italia - domenica 8 marzo 2020
13.35
Questa notte il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus", che, tra le altre misure prevede che:
· Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura;
· Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
·I gestori delle attività di ristorazione e bar hanno l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza tra le persone presenti nell'esercizio commerciale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
· È fortemente raccomandato ai gestori di tutti gli altri esercizi commerciali di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate idonee ad evitare assembramenti di persone (distanza di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori)
· L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione della distanza di sicurezza tra le personale di almeno un metro;
· È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero per i soggetti positivi al virus;
· Per tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimobilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, è raccomandato di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM richiamato è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
· Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura;
· Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
·I gestori delle attività di ristorazione e bar hanno l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza tra le persone presenti nell'esercizio commerciale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
· È fortemente raccomandato ai gestori di tutti gli altri esercizi commerciali di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate idonee ad evitare assembramenti di persone (distanza di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori)
· L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione della distanza di sicurezza tra le personale di almeno un metro;
· È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero per i soggetti positivi al virus;
· Per tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimobilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, è raccomandato di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM richiamato è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.