Innovazione e tecnologia
Superbonus 110% e le Assemblee di Condominio
Cosa cambia con i DL Agosto e Semplificazioni
venerdì 25 settembre 2020
18.07
Con il decreto "Agosto", il dl 104/2020, attualmente in fase di conversione, diventa più semplice approvare in assemblea condominiale gli interventi edilizi da finanziare con il Super bonus del 110%, la maxi agevolazione introdotta con l'articolo 119 del dl Rilancio per lavori di efficienza energetica o di adeguamento antisismico. Con riferimento ai condomini e limitatamente alle opere rientranti nel Superbonus fiscale, l'articolo 63 del dl Agosto ha, infatti, portato alcune modifiche all'articolo 1136 del codice civile, disciplinante la costituzione delle assemblee condominiali e la validità delle deliberazioni.
Tenuto conto dei tempi relativamente brevi per poter usufruire dello sgravio (che si vuole prorogare ma che al momento è in scadenza a fine 2021) e della possibile interferenza degli interventi relativamente ai quali sarebbe stato necessario assumere decisioni con quorum distinti in assemblea, la nuova norma prevede in sintesi che le deliberazioni dell'assemblea del condominio sull'approvazione di tutti gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Con le modifiche apportate al codice civile dal dl Agosto, sebbene il quorum costitutivo sia rimasto immutato, è cambiata, invece, la validità di alcune decisioni. Difatti, è stato equiparato il quorum previsto per le delibere da assumere con la maggioranza assoluta al quorum necessario per le delibere da assumere con la maggioranza qualificata.
A rendere più facile usare il Superbonus in condominio, ricordiamo, è stato anche il cosiddetto Decreto Semplificazioni, ora convertito in legge: all'articolo 10, precisa che (neretti nostri) "ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera" incentivata con il Superbonus (oltre ai lavori per rimuovere barriere architettoniche), "anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile" (l'articolo che prevede, tra le altre cose, che il condomino possa servirsi della cosa comune, "purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto").
3C Power Srl
(Fonte Qualenergia.it)
Tenuto conto dei tempi relativamente brevi per poter usufruire dello sgravio (che si vuole prorogare ma che al momento è in scadenza a fine 2021) e della possibile interferenza degli interventi relativamente ai quali sarebbe stato necessario assumere decisioni con quorum distinti in assemblea, la nuova norma prevede in sintesi che le deliberazioni dell'assemblea del condominio sull'approvazione di tutti gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Con le modifiche apportate al codice civile dal dl Agosto, sebbene il quorum costitutivo sia rimasto immutato, è cambiata, invece, la validità di alcune decisioni. Difatti, è stato equiparato il quorum previsto per le delibere da assumere con la maggioranza assoluta al quorum necessario per le delibere da assumere con la maggioranza qualificata.
A rendere più facile usare il Superbonus in condominio, ricordiamo, è stato anche il cosiddetto Decreto Semplificazioni, ora convertito in legge: all'articolo 10, precisa che (neretti nostri) "ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera" incentivata con il Superbonus (oltre ai lavori per rimuovere barriere architettoniche), "anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile" (l'articolo che prevede, tra le altre cose, che il condomino possa servirsi della cosa comune, "purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto").
3C Power Srl
(Fonte Qualenergia.it)