
Notizie
Coronavirus: ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio
Il Ministro della Salute ha firmato l'ordinanza
Italia - venerdì 20 marzo 2020
21.49
Il Ministro della Salute ha diramato l'ordinanza che contiene ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio Covid19 coronavirus sull'intero territorio nazionale dal 21 al 25 marzo 2020:
- vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro
- nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
- vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro
- nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.