Unioni civili: gli adempimenti degli Ufficiali di Stato Civile

Il sindaco La Salvia :“ è segno di un progresso sociale"

giovedì 8 settembre 2016 18.17
Con la Legge n. 76/2016 lo Stato italiano ha avviato la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplinando altresì la convivenza. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144/2016 sono stati, inoltre, definiti gli adempimenti degli Ufficiali di Stato Civile necessari per l'unione civile. Si legge nella norma che, per la costituzione dell'unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente una richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile comunale. La procedura prevede in una prima fase la richiesta di unione formalizzata con un processo verbale e in un secondo momento la costituzione dell'unione iscritta in un apposito registro dello Stato Civile. Al momento del processo verbale i contraenti devono dichiarare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza) e l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile (quali, per esempio, il matrimonio in corso di uno dei due richiedenti o altri impedimenti, come previsto dall'articolo 1 comma 4 della citata Legge). Nel caso in cui i contraenti siano stranieri, occorre presentare all'Ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese di origine dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile. Il processo verbale deve essere sottoscritto sia dall'Ufficiale di Stato civile che dalle parti. In questa fase si concorda altresì la data (non prima di quindici giorni dalla sottoscrizione del verbale) in cui le parti si presentano per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione. Nel giorno indicato i contraenti devono rendere personalmente e congiuntamente – alla presenza di due testimoni – dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, la dichiarazione di voler costituire l'unione civile. In quella sede le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni e possono scegliere un cognome comune, tra i loro, da assumere per la durata dell'unione. Il contraente che modifica il cognome deve dichiarare se questo va a sostituire il proprio cognome o va ad anteporlo o posporlo. La costituzione dell'Unione può essere formalizzata presso le sedi municipali preposte, quali l'Ufficio di Stato Civile, la Sala Consiliare e la Sala degli Specchi presso Palazzo Casieri.

La convivenza di fatto, disciplinata dalla medesima Legge n. 76/2016, è un istituto che riguarda coppie sia eterosessuali che omosessuali composte da persone maggiorenni, unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile e aventi dimora, da coabitanti, nello stesso comune. Per la formalizzazione della convivenza di fatto occorre che le parti presentino all'Ufficio Anagrafe comunale un'autocertificazione ai sensi della Legge n. 76/2016, necessaria per la registrazione della stessa. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge, nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e in caso di malattia o ricovero hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali. Inoltre, ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere (per le decisioni in materia di salute o in caso di morte). L'estensione dei diritti nelle convivenze di fatto riguardano anche l'utilizzo della casa di comune residenza (per un massimo di cinque anni) in caso di decesso di uno dei due conviventi nonché i rapporti patrimoniali. Il contratto di convivenza, stipulato alla presenza di un notaio, può essere sottoscritto dai conviventi di fatto che desiderano specificare taluni aspetti patrimoniali. Esso contiene l'indicazione della residenza e le modalità di contribuzione alla vita in comune, in base alle possibilità finanziarie di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, eventualmente il regime patrimoniale della comunione dei beni in base alle prescrizioni del Codice Civile. Il contratto di convivenza può essere dichiarato nullo in presenza di vincoli matrimoniali, di unione civile o di altro contratto di convivenza preesistenti o in mancanza di requisiti quali il legame affettivo o la reciproca assistenza. Il contratto può essere avviato alla risoluzione con un'apposita redazione di atto pubblico. Successivamente alla stipula, il redattore del contratto provvede a fornire copia dello stesso al Comune, a integrazione della certificazione prodotta per la convivenza di fatto.

L'Amministrazione comunale, nelle parole del sindaco Ernesto La Salvia, ha manifestato apprezzamento per l'impegno del Legislatore a disciplinare le nuove tipologie di unione: "L'Amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino – plaude a questa importante novità normativa, fortemente voluta da alcuni schieramenti politici e segno di un progresso sociale che oltrepassa qualsiasi forma di discriminazione. Troppi anni sono trascorsi da quando altri Paesi europei hanno accolto i cambiamenti nelle rispettive società, ascoltando le istanze di tutti coloro che hanno intrapreso la lotta per il riconoscimento dei diritti civili di tutti coloro che sono stati talvolta additati come "diversi"".

"Gli Uffici di Stato Civile e Anagrafe del nostro Comune – ha concluso il primo cittadino – hanno già predisposto quanto necessario per avviare le procedure per celebrare le unioni civili e registrare le convivenze di fatto, nel rispetto delle disposizioni regolamentari per la tenuta dei relativi registri. Siamo pronti a celebrare le prime unioni civili nella nostra Città, in attesa che pervengano le prime istanze!". I cittadini interessati a riconoscersi in un'unione civile nel Comune di Canosa di Puglia possono chiedere informazioni all'Ufficio di Stato Civile sito in Piazza Martiri del XXIII Maggio n. 15 presso il Palazzo di Città, utilizzare i contatti telefonici (0883-610243, 0883-610224, 0883-610271) o gli indirizzi e-mail m.gerardi@comune.canosa.bt.it e pec ufficidemografici@pec.comune.canosa.bt.it. Per ciò che concerne le convivenze di fatto è possibile rivolgersi all'Ufficio Anagrafe comunale, utilizzare i numeri telefonici (0883-610243, 0883-610249, 0883-610240), gli indirizzi e-mail m.gerardi@comune.canosa.bt.it e pec anagrafe@pec.comune.canosa.bt.it o rivolgersi all'Ufficio Anagrafe comunale. Inoltre, è possibile scaricare la modulistica, per entrambi gli istituti, dal sito istituzionale del comune, all'indirizzo http://www.comune.canosa.bt.it/Uffici/Uffici-Demografici.