buche stato precario delle strade
buche stato precario delle strade
DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola

Lo stato precario delle strade pubbliche

Il danno da omessa manutenzione

La comune esperienza denuncia che lo stato delle strade pubbliche, non solo quelle comunali, ma anche provinciali e statali, lascia molte volte a desiderare per l'integrità del manto stradale. Proverbiale è il precario assetto delle strade comunali romane; tuttavia situazioni analoghe si riscontrano in diversi comuni pugliesi. Per esempio ad ognuno di noi sarà capitato di imbattersi, mentre percorreva una strada a piedi, in auto o in moto, in una buca, in un marciapiede sconnesso, in un tombino con la grata in parte divelta, in un dislivello del manto stradale che hanno fatto sbandare il nostro mezzo. Nella maggior parte dei casi siamo riusciti a schivare l'insidia con la normale attenzione ed esperienza di chi circola su una strada. Altre volte però non siamo stati così fortunati o attenti e ci siamo ritrovati a terra, se stavamo procedendo a piedi o peggio in moto, o a imprecare, se stavamo conducendo un'auto, per le possibili rotture di cuscinetti e ammortizzatori. Non ne parliamo poi se l'insidia ha provocato un incidente stradale. A parte le lamentele di rito, anche da inoltrare all'ente competente per la manutenzione, che fare se dall'evento ne deriva un danno alla persona o al nostro mezzo di locomozione? Esaminiamo cosa ci dicono in merito la Legge e la giurisprudenza. L'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) statuisce che: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta".

In caso si verifichi un sinistro la giurisprudenza applica questa norma quando l'evento sia addebitabile all'ente gestore della strada in virtù dell'omessa manutenzione cui è preposto. La problematica riguarda la possibilità di imputare all'ente i danni patrimoniali e non patrimoniali che ne derivano. In passato si faceva riferimento all'art. 2043 codice civ. (risarcimento per fatto illecito) e alla responsabilità extracontrattuale aquiliana e al principio del "neminem laedere" (non ledere nessuno); in particolare si riteneva sussistere il nesso causale tra evento e danno in presenza nella strada di una "insidia o trabocchetto", vale a dire di una situazione di pericolo occulto non visibile e prevedibile dal danneggiato usando la normale diligenza. Recentemente, invece, l'orientamento della giurisprudenza è mutato, superando il riferimento all'insidia o al trabocchetto. L'accento viene spostato dall'art. 2043 c.c. all'art. 2051c.c (danno cagionato da cosa in custodia) sostenendo che la responsabilità per omessa manutenzione dell'ente gestore della strada è da configurarsi simile a quella del custode della cosa, per cui grava sulla P.A. l'obbligo di sorvegliare e manutenere la strada rendendola idonea alla circolazione. Qualora per l'omissione dell'ente si verifichi un sinistro, si prescinde dall'accertamento di un comportamento colposo e la responsabilità nasce unicamente dal nesso evento – danno in virtù di una responsabilità oggettiva. Per l'art. 2051 c.c. la responsabilità è esclusa solo dal "caso fortuito". Per "caso fortuito" si intende in dottrina quell'evento eccezionale e imprevedibile che sia stato da solo in grado di produrre il danno, troncando il nesso eziologico (causale) tra la condotta omissiva dell'ente e l'evento danno. Caso fortuito alla cui produzione può aver partecipato il soggetto danneggiato o un terzo, facendo venir meno o limitando dunque la responsabilità dell'ente gestore della strada. Si pensi al caso del motociclista scivolato sull'olio lasciato sull'asfalto da una macchina transitata in precedenza o all'automobilista ubriaco o assonnato che non veda la segnaletica apposta di deviazione della strada per lavori in corso. Lo spostamento della qualificazione giuridica della responsabilità dall'art. 2043 c.c. all'art. 2051 c.c. è un indubbio vantaggio per il soggetto che si ritiene danneggiato, poiché non è più tenuto a dimostrare che il danno subito è dovuto ad una insidia o trabocchetto, cioè a una situazione di pericolo occulto, non evitabile con una condotta di normale diligenza e prudenza, ma gli è sufficiente dimostrare il nesso causale evento-danno, poiché la responsabilità dell'ente è di tipo oggettivo e quindi presunta; è quest'ultimo a dover dimostrare di aver posto in essere tutte le condizioni per la normale e sicura circolazione stradale nonché il "caso fortuito" che ne esclude la responsabilità.

Vediamo ora in concreto come richiedere il risarcimento. In primis occorre avanzare richiesta mediante raccomandata con a.r. o p.e.c. all'ente responsabile e alla società assicurativa, procurandosi nel contempo: a) documentazione fotografica del luogo del sinistro; b) eventuali testimoni; c) se intervenuti la Polizia stradale o i vigili urbani il verbale redatto dal quale emerga con chiarezza il difetto di manutenzione; d) per eventuali lesioni il referto di pronto soccorso o perizia medica; e) un preventivo di riparazione del mezzo coinvolto. In caso di diniego o mancata risposta della società assicurativa, trascorsi i termini previsti dalla Legge, si potrà presentare domanda al Giudice competente. Il tutto ovviamente con l'assistenza di un legale. La dottrina si è chiesta se la domanda rientra nella competenza del Giudice di Pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti fino al valore di 20.000 euro (art. 7 comma 2 cod. proc. civile). Secondo la Cassazione la controversia per omessa manutenzione stradale non rientra tra le cause suddette poiché il danno è solo occasionalmente connesso alla circolazione stradale, mancando il nesso causale tra la circolazione e il danno. Per lo stesso motivo si esclude l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista dall'ordinamento come condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Pertanto la domanda potrà essere presentata liberamente, osservando la normale competenza per valore, al Giudice di Pace (valore fino a 5.000 euro) o al Tribunale se di importo superiore, naturalmente sempre con la rappresentanza di un avvocato.
Roberto Felice Coppola - avvocato civilista- tributarista
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