Mercato lavoro
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DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola

I nuovi voucher lavoro

Sostituiscono quelli della riforma del Jobs Act

E' entrata in vigore nel nostro ordinamento con il Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito nella Legge 21/06/2017 n. 96, la nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio, con l'introduzione dei nuovi voucher che sostituiscono i precedenti legiferati dalla riforma del Jobs Act, con l'obiettivo di fornire regolamentazione al lavoro occasionale, cercando di affrancarlo dal lavoro nero, e di evitare (si spera) alcuni aspetti negativi che i vecchi voucher producevano. La normativa prevede la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere al lavoro occasionale entro precisi limiti economici e temporali introducendo due nuovi strumenti: il "Libretto di Famiglia" e il "Contratto di Prestazione Occasionale denominato "PrestO". Il primo può essere utilizzato solo quando il datore di lavoro è una persona fisica che non eserciti attività imprenditoriale o professionale. In particolare può avere ad oggetto solo lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare ai soggetti che ne abbisognano (anziani, disabili, bambini, ammalati) e insegnamento privato supplementare. Nel Contratto di Prestazione Occasionale invece il datore di lavoro è un imprenditore, un libero professionista, un lavoratore autonomo, un'associazione o altro ente di natura privata, un imprenditore agricolo, nonché una Pubblica Amministrazione. Tuttavia è vietato il ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale per le imprese: a) con oltre cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) edili, di escavazione, di estrazione in miniere, cave e torbiere, di lavorazione lapidea; c) di appalti di opere e servizi. Anche in agricoltura sono previste limitazioni e possono essere utilizzati solo: a) giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario; b) disoccupati; c) percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro o reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito; d) pensionati di vecchiaia e invalidità. E' inoltre richiesto che i soggetti appartenenti alle categorie indicate non siano stati iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione può utilizzare lavoro occasionale per: a) lavori di emergenza per eventi naturali improvvisi; b) manifestazioni sportive, culturali, sociali e caritative; c) attività di solidarietà in collaborazione con enti e associazioni; d) progetti speciali a favore di categorie svantaggiate.Il ricorso al lavoro occasionale deve rivestire natura temporanea ed eccezionale e in tutti i casi il datore di lavoro o committente deve rispettare il limite delle 280 ore di lavoro nell'anno civile. Dal punto di vista economico i vecchi voucher non potevano superare il tetto dei 7.000 euro netti per anno civile per la totalità dei datori di lavoro o committenti, tetto che scendeva a 3.000 euro netti se il lavoratore era anche percettore di prestazioni integrative di reddito da lavoro o di sostegno del reddito. Con la nuova riforma i compensi dei lavoratori sono soggetti al tetto dei 5.000 euro per anno civile per la totalità dei datori di lavoro o committenti, a loro volta i datori di lavoro non possono elargire più di 5.000 euro per la totalità dei lavoratori di cui si servono e il lavoratore non può ricevere più di 2.500 euro per anno civile dallo stesso datore di lavoro o committente. Non viene però precisato se i detti limiti siano al netto o al lordo degli oneri contributivi e gestionali e se siano indicizzati all'inflazione. Al superamento della soglia dei 2.500 euro e/o quando si superi il limite delle 280 ore di lavoro, il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in rapporto a tempo pieno e indeterminato. Tali limitazioni sono giustificate dalla ratio legislativa che vuole il lavoro occasionale un'eccezione e non la regola (costituita dal rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato) e uno strumento per l'emersione del lavoro nero e per evitare gli abusi prodotti dai precedenti voucher.

Tali peculiarità costituiscono già una notevole differenza con i vecchi voucher soppressi nel marzo 2017 e che comunque potevano essere utilizzati ancora per tutto il 2017 con i propri limiti e la stessa procedura. Sempre per tutto il 2017 era previsto il "doppio binario", vale a dire che sia i vecchi che nuovi voucher potevano essere utilizzati come titolo di pagamento con i rispettivi limiti. Con la nuova normativa coloro che vogliono servirsi di una prestazione di lavoro occasionale devono in primis registrarsi sulla piattaforma informatica dell'Inps e poi versare una somma variabile di denaro che costituirà il portafoglio elettronico del datore di lavoro con il quale verranno pagati il compenso, i contributi, gli oneri di gestione. Anche il lavoratore dovrà registrarsi sulla piattaforma dell'Inps indicando il mezzo preferito per ricevere il compenso, se tramite bonifico bancario o postale o carta di credito. Il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro viene gestito tramite la comunicazione telematica, quest'ultimo deve inviare una comunicazione all'Inps all'avvio del rapporto di lavoro, che per il Libretto di Famiglia può anche essere postuma purchè inviata entro il giorno 3 del mese successivo, mentre per il Contratto di Prestazione Occasionale la comunicazione deve essere preventiva sino al limite di un'ora prima della prestazione. Il lavoratore viene avvisato con una e-mail o sms forniti al momento della registrazione. Tutte le comunicazioni vengono annullate entro tre giorni qualora la prestazione lavorativa non sia effettuata. A tutela del lavoratore viene garantita una retribuzione minima oraria che, per il Libretto di Famiglia, è di 10 euro lordi. Per il Contratto di Prestazione Occasionale il compenso è di E. 9 netti all'ora con un minimo giornaliero di E. 36 per 4 ore lavorative, che resta tale anche se le ore lavorate sono inferiori.

L'Inps svolge il ruolo di intermediario tra datori di lavoro e lavoratori erogando i compensi entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione prelevandoli dal portafoglio elettronico del datore o committente. Detti compensi sono esenti dalla tassazione Irpef, sono computabili ai fini del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. Infine vengono riconosciuti al lavoratore un riposo giornaliero e delle pause e riposi settimanali, oltre alla previsione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'iscrizione alla Gestione Separata Inps per l'invalidità e la vecchiaia. In conclusione il legislatore, con la nuova disciplina, ha cercato di tutelare il più possibile il lavoratore anche se occasionale riconoscendogli le stesse garanzie riconosciute al lavoratore a tempo pieno e indeterminato.
Roberto Felice Coppola - avvocato civilista-tributarista
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