Canosa: Provvidenze per le gelate dell'aprile 2021

Le modalità per presentare la domanda

venerdì 3 settembre 2021 18.17
Il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con Decreto del 09 agosto 2021, pubblicato sulla G.U. n. 208 del 01/09/2021, ha dichiarato l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento calamitoso relativamente alle gelate dal 08 al 09 aprile 2021 per le seguenti colture: ciliegio, altri fruttiferi (pesco, percoco, fico, ecc.). Le provvidenze che saranno riconosciute alle Imprese Agricole, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritte alla Camera di Commercio - censite nel S.I.A.N. con fascicolo aziendale alla data dell'evento, che hanno subito danni di entità superiore al 30 % della P.L.V., sono quelle previste dall' art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n° 102 del 29.03.2004 (modificato ed integrato dal D.Lgs n. 82/2008).
Le provvidenze previste dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 102/2004 sono: All'indirizzo www.comune.canosa.bt.it è possibile scaricare ii modello di domanda
Va presentata via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.canosa.bt.it .
In caso di indisponibilità di un indirizzo PEC la domanda può essere presentata a mani presso la Sede Comunale di piazza Martiri del XXIII maggio - Ufficio PROTOCOLLO - nelle giornate lavorative (dal lunedì al venerdì/dalle ore 08.30 alle ore 10.30; giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30). In alternativa per l'invio per posta verrà presa in considerazione la data di spedizione. Le domande devono essere presentate entro il 15 OTTOBRE 2021

Gli agricoltori interessati dovranno presentare la domanda al Comune nel cui territorio ricade la maggior superficie colpita e danneggiata dalle gelate. Per la compilazione dei modelli è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) o Liberi professionisti abilitati e dovranno attenersi a quanto previsto nella D.G.R. n. 1165 del 14/07/2021 pubblicato sul B.U.R.P. n. 96 del 27 luglio 2021.
Tutte le segnalazioni inviate al Comune di Canosa di Puglia, prima della pubblicazione del d.m. di declaratoria, non hanno alcun valore ai fini della richiesta dei benefici