Canale Lamapopoli
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Vita di città

Forti dubbi sul pagamento del tributo n.630

"Da valutare un ricorso alla Commissione tributaria": sostiene l'assessore Piscitelli

In seguito alla protesta degli agricoltori di Canosa relativa al pagamento del tributo n. 630 richiesto dal «Consorzio di bonifica Terre d'Apulia», interviene l'assessore all'Agricoltura del Comune di Canosa, Leonardo Piscitelli. Il Consorzio avrebbe richiesto a migliaia di agricoltori il pagamento del tributo giustificandolo come "miglioramento fondiario". Le cartelle sono state notificate con raccomandate dalla Soget (Società di gestione entrate e tributi) così da costringere i destinatari al pagamento, non già, come accaduto in passato, attraverso semplice lettera di sollecito. Un espediente che sta mettendo in grave crisi il comparto, già attanagliato da una crisi latente. "Sono pervenuti da alcuni giorni gli avvisi di pagamento del tributo n. 630 del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia", attraverso l'ente di riscossione "Sogest" – sottolinea Piscitelli -. Rispetto alla richiesta si pongono alcune riflessioni se tale tributo sia dovuto o meno. Ritengo doveroso sottolineare che tutti noi dobbiamo pagare le tasse. E ogni tassa è dovuta per ogni servizio effettivamente reso. Dagli avvisi di pagamento pervenuti da "Sogest", il contribuente è messo in grado di comprendere come sia stato liquidato l'ammontare del contributo preteso? A me sembra che non venga specificato. La cartella di pagamento si limita a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione, senza indicare le opere realizzate a beneficio dell'immobile da cui si è generata la tassa, il totale lordo della spesa sostenuta, la quota parte (al netto di quella finanziata con contributi pubblici) dell'ammontare imponibile della spesa da ripartire, il totale (divisore) della platea degli immobili assoggettati alla contribuzione, da ripartire a carico del contribuente sulla base dell'indice riferito ai suoi immobili. In ossequio pertanto all'onere della prova (lavori svolti) la su descritta attività istruttoria (che il Consorzio Terre D'Apulia ha già dovuto svolgere in sede di riparto annuale, nel rispetto del vincolo di bilancio prescritto dagli artt. 8 e 9 del DPR 947/62) a corredo del contenuto del ruolo a perfezionamento della pretesa, è a carico e cura dell'Ente impositore, non essendo opponibile la validità formale del ruolo e della cartella che, giova evidenziarlo, non è qui posta in discussione così come non sono invocati vizi propri del ruolo o della cartella".

"La cartella di pagamento della imposta – spiega ancora Piscitelliè stata inviata, per esempio, anche ai proprietari di immobili che insistono nei pressi del canale Lamapopoli di Canosa, realizzato dal Consorzio grazie ai fondi europei, ma mai negli anni trascorsi manutenuto. Un servizio, quindi, che se non è erogato, non dovrebbe essere pagato. A sostenerlo sono anche alcuni esperti tributaristi, sulla base di molteplici sentenze della Corte di Cassazione". Mi piacerebbe sapere dal Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" che tipo d'intervento si è svolto nel 2015 sul Canale Lamapopoli. Qual è il beneficio portato sul rischio idraulico e sul mancato ripristino dei ponti divelti dalle piogge torrenziali succedutesi negli anni, quali sono le difese da inondazioni attivate in tale area dal Consorzio, e cosa si è fatto per garantire l'incolumità degli agricoltori che transitano. Il contributo di bonifica è un onere reale, non personale. Il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l'opera e il fondo. I contributi di bonifica addebitati come lo sono oggi risalgono agli anni '70, dopo che la riforma tributaria aveva eliminato tutti gli altri contributi di miglioria (la vecchia 'fondiaria'). Sfruttando l'abitudine a pagare la 'fondiaria', si è iniziato ad addebitare in via generalizzata i contributi di bonifica, in modo assolutamente estraneo alla normativa che li disciplina (a partire dal Regio Decreto 215/33 sulla Bonifica Integrale e dal DPR 947/62 che impone il rispetto del vincolo di bilancio nel riparto della spesa). Tant'è che prima degli anni '70 non vi è contenzioso in materia di contributi di bonifica. Nel 1984 la Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza 877, ha stabilito che l'esistenza del beneficio è necessaria per potere legittimamente pretendere il contributo di bonifica e, in assenza, in capo al contribuente vi è un diritto soggettivo all'esonero dalla contribuzione. Nel 1996 la Cassazione a Sezione Unite è tornata sull'argomento e, oltre a chiarire ulteriormente i contenuti del beneficio, ha stabilito, con le sentenze 8957 e 8960, che l'onere della prova del beneficio, se contestato, è a carico dell'ente impositore, cioè il Consorzio di Bonifica. Con la L. 448/01 la competenza in materia di contributi di bonifica, che fino a quel momento era stata dei Tribunali Civili, è passata alle Commissioni Tributarie, limitatamente all'annullamento delle cartelle emesse per mancato pagamento. Rimane di competenza dei Tribunali il recupero delle somme indebitamente pagate ai Consorzi".
"I contributi di bonifica vanno pagati se vi è un beneficio – ribadisce con forza Piscitelli - perché i Consorzi di Bonifica agiscono solo ed esclusivamente come concessionari pubblici delle funzioni di difesa del suolo; pertanto non possono vantare alcun beneficio apportato agli immobili con spesa a carico della proprietà consorziata, perché le opere o le manutenzioni sono già finanziate con denaro pubblico (fondi regionali, statali e dell'Unione Europea), e pertanto il contributo di bonifica rischia di rappresentare una doppia imposizione. E' opportuno evidenziare che tutti gli agricoltori hanno la possibilità di effettuare ricorso alla Commissione Tributaria competente entro 60 gg. dalla ricezione degli avvisi".

Ufficio Stampa Francesca Lombardi
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